Quante volte ci troviamo a lasciare il nostro mezzo di soccorso in strada?
Un veicolo di soccorso nella sua funzione è stato progettato anche per la “fase” della sosta (diversa dall’arresto) in strada in attesa dello svolgimento del “soccorso” in sede distaccata, ad es. abitazioni ad uso privato, appartamenti in palazzine o altro.
Ma cosa può succedere in termini di “responsabilità” e quali possono essere le “coperture assicurative”, vediamo qualche stralcio di sentenza…
Il concetto di circolazione stradale include anche la posizione di arresto del veicolo, e ciò in relazione sia all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade.
Ai fini dell’applicabilità dell’art. 2054 c.c., è sufficiente che il veicolo sia utilizzato in modo conforme allo scopo per cui esso è stato costruito ed ovviamente immatricolato, escludendo l’ipotesi in cui il veicolo medesimo sia utilizzato in modo distaccato dalla sua naturale funzionalità, ancorché una situazione di circolazione abbia occasionato la commissione del fatto dannoso; ipotesi, quest’ultima, non ricorrente nella specie.
Il Tribunale, nell’escludere l’applicabilità dell’art. 2054 c.c., solo perché il sinistro in questione si era verificato quando il veicolo era in sosta e solo in quanto la chiusura dello sportello da parte del conducente, pur essendo avvenuta dopo la sosta.
Cass. civ., Sez. VI – 3, 28 maggio 2020, n. 10024/o.
Osservava la Cassazione, in primo luogo, che la medesima Corte, con la sentenza a Sezioni Unite n. 8620 del 29 aprile 2015, aveva precisato che, nel concetto di “circolazione stradale”, deve ricomprendersi “anche la sosta del veicolo” e che “le operazioni di carico o scarico del veicolo sono in funzione del suo avvio nel flusso della circolazione, così come qualsiasi atto di movimentazione di esso o delle sue parti (quale apertura, chiusura sportelli ecc), con la conseguenza che, quando avvengano sulla pubblica via, danno luogo all’applicabilità della normativa sull’assicurazione per la R.C.A.”.
Che differenza c’è tra Arresto, Fermata e Sosta? vediamo il codice della strada…
a) per arresto si intende l’interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;
b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;
c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilita’ di allontanamento da parte del conducente;
d) per sosta di emergenza si intende l’interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo e’ inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.
7. E’ fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonche’ di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che cio’ non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.
7-bis. E’ fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 223 a € 444)).
Conclusioni
Da quel che si riesce a capire nella fase di “Arresto e sosta” del veicolo, indipendentemente dalle responsabilità, si applica sempre la normativa sull’assicurazione per la R.C.A purché il sinistro avvenga nella “pubblica via”. Per quanto riguarda gli infortuni degli operatori ci sono delle specifiche polizze RCT/RCO, se contratte dalle aziende ed enti, nel quale vengono specificati i casi di risarcimento, ad es. infortunio avvenuto nelle vicinanze del mezzo di soccorso. Vogliamo inoltre ricordare che in base ad alcune statistiche molti sinistri di “mezzi di soccorso” avvengono a veicolo fermo e di fare sempre molta attenzione nella fase di “Fermata e Sosta” del veicolo. Ai sensi del Testo Unico sulla tutela dei lavoratori – D.Lgs 81/2008, il datore di lavoro ha l’onere di valutare, organizzare attività riguardo i rischi per la sicurezza e la salute cui sono esposti i lavoratori.
Che differenza c’è tra RCT e RCO?
la RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) copre i danni a terzi per morte, lesioni personali o danneggiamenti alle cose, dovuti da fatti accidentali; la RCO (Responsabilità Civile verso i lavoratori) tutela per i danni subiti dal lavoratore sia all’interno sia all’esterno dell’azienda.
Co.E.S Lazio Emergenza Sanitaria
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