Autista di Ambulanza ccnl, rischi e responsabilità…

Nel recente CCNL 2019/2021 si evidenzia che per accedere alla qualifica di “Autista di Ambulanza” nelle pubbliche amministrazioni è necessario possedere dei requisiti e formazione specifica.

Autista di ambulanza: il titolo prescritto dalla vigente normativa per la guida dei
mezzi di emergenza. Tenuto conto – per quest’ultimo – di quanto stabilito
nell’Accordo tra Ministro della Salute e le Regioni e le Province autonome del
22 maggio 2003 (pubblicato sulla G.U. n. 196 del 25 agosto 2003) l’autista di
ambulanza può svolgere anche attività come soccorritore qualora sia in
possesso della formazione specifica.

  • Nelle Regioni dove non è previsto un percorso formativo attinente l’accordo di cui sopra dovranno adeguarsi quanto prima per far si che il requisito venga rispettato in fase concorsuale.

L’Autista di Ambulanza opera in collegamento funzionale con gli altri operatori,
nel rispetto delle procedure operative vigenti nel sistema di emergenza sanitaria e
in applicazione delle indicazioni impartite dai professionisti sanitari preposti a gestire
l’intervento, all’atto pratico NESSUN riconoscimento è previsto al momento per questa figura ma solo moltissime responsabilità di natura civile e penale nell’espletamento del proprio servizio. L’iter del riconoscimento professionale dell’Autista Soccorritore e l’impegno del Sen. Rino Marinello purtroppo si è concluso con il termine della 18esima legislatura.

All’Autista di Ambulanza ” OTS dovrebbero” essere riconosciute, in sede di contrattazione collettiva, le indennità di rischio, pericolo e danno previste per le altre figure professionali degli operatori delle attività di soccorso.

Anche L’ARAN si è espressa tempo fa riguardo le funzioni dell’Autista di Ambulanza:

ARAN – Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni – SAN106_Orientamenti Applicativi

Il profilo professionale di operatore tecnico autista di ambulanza è comprensivo anche della funzione di soccorritore?

L’art. 23, comma 7, del CCNL 19 aprile 2004 ha integrato la declaratoria dell’allegato 1 del CCNL Integrativo del 20 settembre 2001 con riferimento alle funzioni dell’autista di ambulanza che, per effetto dell’Accordo tra Ministro della Salute e le Regioni e Province Autonome del 22 maggio 2003, può assumere la qualità di “soccorritore”.

Di conseguenza, il profilo professionale di operatore tecnico autista di ambulanza si conferma nella sua unicità ed è comprensivo anche della funzione di soccorritore.

RESPONSABILITA’ E RISCHIO

L’autista di ambulanza è parte attiva di un’équipe e svolge attività che comportano un approccio diretto e indiretto con il paziente, che richiedono una preparazione specifica e che espongono l’autista alla possibilità di errore, oltre che ad eventuali rischi per la propria persona. L’autista di ambulanza è parte integrante del sistema di trasporto dei pazienti “tempo dipendenti” in ambito extra ospedaliero e rappresenta un elemento di fondamentale importanza nel processo assistenziale, in ragione della tempestività degli interventi e dell’effettuazione in sicurezza degli stessi. I rischi maggiori per questa figura possono essere di vario tipo:

  • Rischio strada: Negli ultimi anni si sta assistendo ad un aumento sempre più preoccupante dei decessi di operatori legati ad incidenti stradali dove sono coinvolti mezzi di soccorso soprattutto del 118, si può affermare inoltre che molti incidenti mortali sul lavoro sono incidenti stradali. (incidentalità mezzi di soccorso statistiche), a breve usciranno su questo sito le nuove statistiche d’incidenti stradali riguardo i mezzi di soccorso.
  • Rischio infettivo: il rischio per gli operatori del 118 di contrarre un’infezione occupa un posto particolare in ragione dell’entità del rischio, della complessità e del trend epidemiologico in aumento.
  • Rischio aggressione: Numerosi studi evidenziano che le aggressioni ai sanitari sono in continuo aumento e sempre di maggior gravità. Tra questi, gli operatori, tra cui Autisti di ambulanza e soccorritori del servizio di emergenza 118 risultano essere tra quelli più a rischio, in virtù del tipo di attività svolta.
  • Rischio legale: Per operatori e strutture sanitarie, in particolare del 118, il rischio clinico/legale è rilevante non solo dal punto di vista etico ed umano, per i danni al paziente, ma anche per le responsabilità civili e penali a cui possono andare in contro in caso di denuncia. Negli ultimi anni sono moltiplicate in maniera rilevante le denunce per il mancato arrivo delle ambulanze, errato metodo di trasporto o danni derivanti da incidenti stradali di pazienti a bordo dei mezzi di soccorso del 118.

Perché è importante valutare il rischio?

La risposta è semplice: innanzitutto perché lo dice la legge; infatti il Testo Unico sulla Sicurezza (D.lgs. 81/08), all’art. 28, prevede che il datore di lavoro effettui la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Perché è importante prevedere delle indennità specifiche?

Le indennità sono previste generalmente dai contratti collettivi CCNL ed hanno la funzione di compensare lo svolgimento di lavori che comportano maggiori oneri e difficoltà al lavoratore, a nostro avviso le prospettive di sostegno e gratificazione dell’operatore 118 con l’instaurazione di indennità specifiche è più che giustificata dai dati di rischio!

Nel frattempo contrattualmente… si rinviano le decisioni!

CCNL 2018/2021 – Dichiarazione congiunta n. 7
…si procederà inoltre alla verifica di ulteriori profili professionali da collocare
nell’ambito delle aree
, quali a titolo esemplificativo, il profilo di mediatore culturale,
quello di educatore socio pedagogico e di operatore tecnico specializzato senior,
operatore tecnico di centrale.

E voi cosa ne pensate?

Bibliografia di riferimento:

Raccomandazione 11 – Morte o grave danno conseguenti ad un malfunzionamento del sistema di trasporto

Co.E.S Lazio Emergenza Sanitaria

www.coeslazio.it

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