Revisione periodica Ambulanze e veicoli assimilati, quando va fatta?

Quando va fatta la revisione all’ambulanza, automedica o altro veicolo assimilato?

La frequenza delle revisioni per le ambulanze e i veicoli assimilati può variare a seconda del paese e delle normative locali. Tuttavia, in generale, queste vetture dovrebbero essere sottoposte a regolari controlli e ispezioni per garantire che siano sicure per il trasporto di pazienti.

In Italia, ad esempio, le ambulanze sono soggette a una serie di controlli obbligatori che includono la revisione del veicolo presso centri autorizzati dal Ministero dei Trasporti e l’ispezione periodica dei dispositivi medici presenti a bordo, come il defibrillatore e l’ossigeno. La frequenza di queste revisioni varia a seconda della classe del veicolo e del tipo di attrezzatura presente a bordo.

Cosa impone il Ministero dei Trasporti?

La prima revisione deve essere sostenuta 4 anni dopo la prima immatricolazione. Le successive revisioni devono essere effettuate con cadenza biennale. Queste scadenze si applicano per autovetture, autocaravan, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale e di massa complessiva non superiore ai 3.500 Kg. Dal 2003 tali scadenze si applicano anche per motoveicoli e ciclomotori.

La revisione è prevista ogni anno per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove, compreso quello del conducente, per le autovetture adibite al servizio taxi, noleggio con conducente, per gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di cose ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 Kg, i rimorchi e gli autocaravan di peso complessivo superiore ai 3.500 Kg, gli autobus, le autoambulanze e i veicoli atipici (ad esempio, le auto elettriche leggere da città).La revisione può essere effettuata presso gli uffici della Motorizzazione Civile (per tutti i veicoli) o presso le officine di riparazione meccanica autorizzate dalla Provincia (per i veicoli di massa complessiva minore o uguale a 3.5 t).

Per i veicoli targati CRI vedi il capo 3 (art. 34-37) del T.U. delle norme per la circolazione dei veicoli della Croce rossa Italiana.

Sanzioni

Revisione scaduta: per il trasgressore multa e divieto di circolazione del mezzo. L’articolo 80 del Codice della Strada prevede per la violazione una sanzione amministrativa che varia dai 173 ai 694 euro: gli importi si raddoppiano in caso di revisione omessa per più di una volta. Attenzione perchè la sanzione viene comminata al conducente e proprietario in solido quindi è sempre bene controllare ad inizio turno tutte le scadenze. Oltre a ciò, come sanzione accessoria, scatta il ritiro della carta di circolazione del mezzo.

Falsa attestazione di revisione: sanzione amministrativa da 430 a 1731 euro.

Vogliamo infine ricordarvi che la revisione del proprio veicolo è obbligatoria per legge, oltre che essere un atto che tutela l’incolumità propria e altrui.

Un esempio emblematico…

https://www.ilcentro.it/pescara/ambulanza-senza-revisione-maxi-multa-per-l-ex-autista-1.1878968

E tu lo sapevi?

Scrivicelo nei commenti…

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