“All’autista dell’ambulanza, il quale ha causato un incidente stradale, è stata contestata dalla Polizia locale la guida in stato di ebbrezza.”
La legge è molto severa nei confronti di neopatentati e guidatori professionisti che trasportano persone e cose: a loro è richiesta l’astensione totale dal consumo alcool al momento di mettersi alla guida. Secondo questa norma, art. 186 bis del CdS, sono quindi passibili di sanzione anche quei conducenti nel cui sangue viene riscontrato un tasso alcolemico pari a 0,01 g per litro, senza alcuna tolleranza.
Fermo restando la correttezza o meno della interpretazione della norma, secondo voi… i conducenti di ambulanza sono catalogati TUTTI realmente “guidatori professionisti”?
Normativamente, sono considerati conducenti professionisti coloro che svolgono:
servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone.
Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi.
Servizio di linea per trasporto di persone.
Servizio di trasporto di cose per conto terzi ecc.-
Sono considerati conducenti professionisti, secondo l’articolo 186-bis, comma 1, lett. d) del Codice della Strada anche i conducenti di veicoli per il trasporto di persone o cose con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, i conducenti di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati. (Fonte ACI)
E… l’Autista di ambulanza con veicolo immatricolato ad “uso proprio” può essere sanzionato con un tasso alcolemico inferiore allo 0,5g per litro?
In Italia un conducente professionale è definito come una persona che possiede una Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) oppure un documento abilitativo che si aggiunge alla patente di guida, come può essere ad es. un KB, quindi viene da sé che in base all’immatricolazione del veicolo ed alle abilitazioni necessarie al conducente può essere o meno comminata la sanzione con eventuali conseguenze penali, oppure può esserci una “esenzione” alla sanzione, per il caso evidenziato sopra, e una “semplice segnalazione” all’ente di riferimento che prenderà poi dei provvedimenti disciplinari e/o amministrativi del caso nei confronti del conducene in quanto va in contrasto con la legge 125/2001 e il d.lgs 81/2008.
Consumo di alcool nel mondo del lavoro
La legge n. 125/2001 rappresenta uno strumento essenziale di orientamento delle politiche alcologiche del nostro Paese a livello nazionale e regionale per il contenimento dei danni derivanti dall’abuso di bevande alcoliche e per l’accrescimento della consapevolezza sui rischi alcol correlati e introduce nuovi divieti circa il consumo di bevande alcoliche sul posto di lavoro – art. 15 -, in attuazione dei quali è stato adottato l’atto di intesa Stato/Regioni del 16 Marzo 2006 che individua le tipologie di attività lavorative ad elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza dei terzi, per le quali è vietata l’assunzione e la somministrazione di qualsiasi bevanda alcolica. Ad esso ha fatto seguito il D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 che ne reitera l’effetto.
E voi cosa ne pensate?
Co.E.S Lazio Emergenza Sanitaria
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