Penale Sent. Sez. 4 Num. 28178 Anno 2021
Mezzo di soccorso investimento ad incrocio con semaforo rosso – responsabilità
Nel caso di specie, la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito è la medesima:
il mezzo di soccorso è transitato in Modena, sulla corsia di sinistra di Via Gardini, all’incrocio con via Barozzi, con il semaforo rosso, ad una velocità di circa 43km/h, investendo il pedone, che attraversava la strada, da destra verso sinistra, al passaggio pedonale e con la luce semaforica verde, e che, a causa delle cuffie auricolari e della musica ad alto volume, non ha percepito la sirena. Ad avviso di entrambi i giudici di merito, la presenza di un autobus fermo sulla corsia dì destra ha ridotto notevolmente la visuale dell’imputato.
Il diverso giudizio di responsabilità è dipeso, pertanto, dall’interpretazione ed applicazione
dell’art. 177, comma 2, cod. strada, ai sensi del quale i conducenti dei veicoli di cui al comma nell’espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.
Invero, come recita testualmente la disposizione in esame e come già chiarito dalla
giurisprudenza di legittimità, in tema di circolazione stradale, il conducente di mezzi di soccorso, pur essendo autorizzato quando usa congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu a violare le norme sulla circolazione stradale, è comunque tenuto ad osservare le regole di comune prudenza e diligenza, per cui, ad esempio, è stato ritenuto configurabile il delitto di omicidio colposo aggravato nei confronti del conducente di un’ambulanza che, provenendo da un’area di parcheggio, non aveva rispettato l’obbligo di dare la precedenza al veicolo circolante sulla strada di immissione
(Sez. 4, n. 976 dell’11/06/2013 ud. – dep. 13/01/2014, Rv. 257875 – 01). Si è pure precisato
che i conducenti di veicoli in servizio di polizia e di soccorso hanno la facoltà di derogare alle normali prescrizioni di circolazione ma devono ugualmente osservare le norme di prudenza e di cautela al fine di evitare l’instaurazione di condizioni di rischio per gli utenti della strada, e ciò in maggiore misura proprio nel momento in cui usufruiscono di tali deroghe in presenza di altri mezzi che, invece, si adeguano alla segnaletica (Sez. 4, n. 5837 del 14/05/1996 ud. – dep. 07/06/1996, Rv. 205298 – 01) e che, pur potendo tenere una velocità superiore al consentito, allorché giungano in prossimità di un incrocio percorso da altri veicoli con diritto di precedenza, devono verificare, prima di immettersi nell’incrocio medesimo, che i conducenti abbiano avvertito la situazione di pericolo e abbiano posto in essere le opportune manovre per concedere la precedenza al veicolo favorito (Sez. 4, n. 37263 del 19/09/2002 ud. – dep. 07/11/2002, Rv. 222613 – 01, che, applicando tale principio, ha annullato ai fini civili la sentenza che aveva assolto il conducente di un veicolo dell’Arma dei carabinieri dall’accusa di omicidio colposo, erroneamente interpretando l’art. 177 cod. strada come giustificativo di tutti i comportamenti di guida salvo i casi di macroscopica violazione dei canoni di prudenza e diligenza).
- Da tali premesse consegue che il giudice di appello ha correttamente interpretato ed applicato l’art. 177, comma 2, cod. strada, ritenendo che, nel caso di specie, alla luce delle condizioni della strada e del traffico ed in particolare della presenza dell’incrocio con passaggio pedonale, della luce semaforica rossa per il mezzo di soccorso e verde per i pedoni, dell’ingombro dell’autobus fermo sulla corsia adiacente, che riduceva la visuale ed impediva di verificare il transito di eventuali pedoni, dell’ora di punta e del giorno feriale, che rendevano altamente prevedibile il passaggio di passanti, la regola della comune prudenza avrebbe imposto, nonostante l’intervento di soccorso in atto, di verificare che nessun pedone avesse iniziato o proseguito l’attraversamento e conseguentemente di rallentare ed anche arrestare il mezzo (proprio in considerazione della ridotta visibilità).
Al contrario, il giudice di primo grado ha erroneamente interpretato ed applicato l’art. 177
cod. strada, ritenendo che il comma 3 di tale disposizione escluda l’imprudenza del conducente del mezzo di soccorso che faccia affidamento sul rispetto, da parte degli altri utenti della strada, dell’obbligo di lasciargli libero il passo, atteso che anche per essi vale la regola generale secondo cui il principio dell’affidamento, nello specifico campo della circolazione stradale, trova opportuno temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità (v., da ultimo, Sez. 4, n. 7664 del 06/12/2017 ud. – dep. 16/02/2018, Rv. 272223 – 01).
A ciò si aggiunga che il giudice di primo grado è incorso nell’ulteriore errore di non valutare la presenza dell’ingombro, costituito dall’autobus fermo sulla corsia adiacente, come una circostanza, che, proprio in quanto riduttiva della visuale, imponeva una maggiore prudenza.
- Il secondo motivo, avente ad oggetto l’elemento soggettivo, è infondato alla luce di
quanto già osservato in ordine alla prima censura. Può solo aggiungersi che, nell’ambito della circolazione stradale, rientra nella normale prevedibilità la presenza di utenti imprudenti ed, a maggior ragione, distratti (e per tale ragione imprudenti). - L’ultima doglianza, avente ad oggetto un asserito travisamento del fatto sulle
caratteristiche dell’incrocio ove si è verificato l’incidente, è inammissibile, atteso che, anche a seguito della modifica apportata all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 dell’11/01/2018 ud. – dep. 02/05/2018, Rv. 273217 – 01). Ad ogni modo, si tratta di una deduzione irrilevante, in quanto la Corte territoriale ha valorizzato, nel caso di specie, non la conformazione dell’incrocio, ma la presenza dell’autobus fermo, che ostruiva la visuale.
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- Numerosi sono gl’incidenti dove vengono coinvolti i mezzi di soccorso, l’ultimo avvenuto in questi giorni… ricordiamo sempre massima attenzione e mai anteporre la propria urgenza rispetto il resto dell’utenza stradale!
- Cassazione civile , sez. III, 18 dicembre 1996, n. 11323 Soc. Assitalia c. Vadacca Danno e resp. 1997, 387 Seguendo tali principi, in caso di collisione di veicolo pubblico, in servizio di urgenza, con un motociclo, ad un incrocio con scarsa visibilità e presidiato da semaforo proiettante luce rossa per il mezzo di soccorso, è stato affermato che anche il conducente di autoveicoli della polizia, dei vigili del fuoco o di ambulanze, il quale circoli per servizio urgente di intervento o di pronto soccorso e con l’azionamento delle “sirene”, non deve anteporre il proprio diritto di urgenza o di precedenza alla sicurezza e alla vita degli utenti della strada, sicché è tenuto a contemperarlo con l’esigenza di non nuocere gravemente agli altri, attentandone l’integrità fisica.
Grave incidente tra un’ambulanza e scooterista a Torino dove per l’impatto è costata la vita ad un uomo a bordo di una vespa, da chiarire la dinamica: pare che l’ambulanza abbia ricevuto una chiamata per un soccorso urgente, abbia acceso sirena e lampeggiante e iniziato una manovra di inversione di marcia a «u». In quel frangente è arrivato il motociclista che stava tentando di superare il mezzo di soccorso. Di qui l’impatto costato la vita all’uomo sullo scooter.
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A seguito delle nuove norme della legge 41 (marzo 2016) sono entrati in vigore i reati di Omicidio Stradale e Lesioni personali stradali. Un argomento che oggi può riguardare anche il guidatore più attento poiché, in caso di incidente stradale che provochi 40 giorni di prognosi porta ad un Procedimento Penale d’Ufficio. In questo caso, una tutela legale aiuta a affrontare le spese che bisognerà sostenere obbligatoriamente e potrai farti difendere dal tuo legale di fiducia.
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