Qualche giorno fa è stato approvato il Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale (PNSS) che ha l’obiettivo di ridurre del 50% entro il 2030 le vittime e i feriti gravi degli incidenti rispetto al 2019. Vengono definite linee strategiche generali di intervento su governance della sicurezza, infrastrutture, veicoli e comportamenti, e linee specifiche per le categorie a maggior rischio, compreso il nostro settore. La sicurezza stradale soprattutto in ambito di veicoli sanitari è anche uno dei nostri temi più ricorrenti sulle pagine CoES Lazio sin dal 2006 anno in cui la nostra associazione ha aderito alla Carta Europea della Sicurezza Stradale. Di seguito alcune stralci di massime e sentenze, seppur anzianotte, ma pur sempre utili ed attuali da “conoscere”.

Ambulanza e semaforo
L’art. 177 c. strad. regola la circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia soccorso e antincendio, esonerandoli dall’osservanza delle norme che disciplinano la circolazione stradale dando loro la precedenza assoluta e obbligando gli altri utenti della strada a fermarsi sulla destra o a lasciare libero il passo. Ne deriva che il conducente di un veicolo, anche se favorito dal verde del semaforo, avendo sentito il segnalatore acustico dell’ambulanza, ha l’obbligo di fermarsi e di lasciare libero il passaggio. Pertanto, il conducente di un’auto, scontratasi con un’ambulanza avente il dispositivo supplementare di allarme in azione, deve dimostrare, oltre l’adeguatezza della velocità da lui mantenuta, di aver arrestato il proprio veicolo tempestivamente, in rapporto non soltanto all’avvistamento dell’ambulanza, ma anche alla percezione acustica della sirena azionata dalla stessa. Ciò detto, nel caso di specie, in base alle risultanze probatorie, si è ritenuto che la responsabilità dell’incidente oggetto di contestazione dovesse essere attribuita al conducente che, nonostante l’autoambulanza, con cui il medesimo si era andato a scontrare, avesse il dispositivo acustico e visivo in funzione, non solo non si era
fermato, ma aveva impegnato l’incrocio senza la dovuta cautela stante l’arrivo del predetto mezzo di soccorso (Trib. Milano, sez. X, 6 febbraio 2013, n. 1769).
Incrocio e responsabilità
In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, se è vero che i conducenti di veicoli in servizio di emergenza (polizia, ambulanza, vigili del fuoco), anche quando procedono previa attivazione del dispositivo acustico d’allarme (c.d. sirena), non sono comunque esonerati dal dovere di osservare la generale prudenza nell’approssimarsi ai crocevia, è altresì vero che la violazione di tale generale obbligo di prudenza non esonera gli altri conducenti dall’obbligo di arrestare immediatamente la marcia, non appena siano in grado di percepire la suddetta segnalazione di emergenza. Il principio, già enunciato dal giudice di legittimità, è stato nuovamente affermato con sentenza del 25 novembre 2014,
n. 24990″ (Cass. civ. Sez. III, 25/11/2014, n. 24990, Quotidiano Giuridico, 2014).
“E’ configurabile la colpa del conducente che non abbia ispezionato tutta l’area dell’incrocio, prima di compiere la manovra di svolta” (Trib. Cassino, 31/08/2016;
Trib. Frosinone, 08/06/2016 aggiunge come, “ai fini dell’accertamento della responsabilità in relazione ad un sinistro stradale, la velocità del mezzo coinvolto si considera inadeguata quando non permette al guidatore di accedere con successo alle manovre di emergenza“).
Veicoli di emergenza e concorso di colpa.
Il conducente di un veicolo adibito a servizio di emergenza può essere dichiarato corresponsabile nella causazione dell’evento. Si richiama, a titolo esemplificativo, una pronuncia della Suprema Corte in cui tale principio è stato applicato e chiaramente esplicato. La Corte ha infatti confermato l’operato del giudice del merito che aveva «ravvisato nella condotta di guida dell’E. una minima percentuale di colpa (30%).
Vero è, infatti, che il K. avrebbe dovuto, pur se in servizio urgente di istituto, segnalare, comunque, la svolta a sinistra per una regola di comune prudenza e diligenza, in modo da non porre in pericolo l’incolumità degli altri utenti della strada (Cass., 16 novembre 1983, n. 9692; Cass., 20 aprile 1989, n. 6021), ma è pur vero che, come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata, l’E. (…) non solo non si è fermato, ma neppure ha rallentato nell’incrociare l’automezzo dei Vigili del Fuoco. Se ne deve dedurre che l’attribuzione di un minimo di colpa (il 30%) all’E. e del 70% al K. trova ampia e logica giustificazione nella motivazione stessa ed è pienamente condivisibile in relazione all’interpretazione delle norme citate » (Cass. 26 gennaio 1996, n. 585, MGI, 1996). La mancanza di adeguata segnalazione dell’emergenza, insomma, può comportare l’affermazione di una colpa, anche parziale, a carico del conducente del veicolo adibito a tali pubblici servizi.
La precedenza di fatto.
Dottrina e giurisprudenza hanno elaborato una particolare figura di precedenza che si verifica allorquando il conducente del veicolo che dovrebbe concederla, verificata la possibilità della propria manovra, impegni l’incrocio con un notevole anticipo rispetto al sopraggiungere di altri veicoli.
Si tratta della “precedenza di fatto” (o cronologica):
« In tema di circolazione stradale, la precedenza cronologica o cosiddetta di fatto
può ritenersi legittima ed idonea ad escludere la precedenza di diritto del veicolo
proveniente da destra solo a condizione che il conducente di sinistra si presenti
all’incrocio con tanto anticipo da consentirgli di effettuare l’attraversamento con
assoluta sicurezza e senza porre in essere alcun rischio per la circolazione >>
(Cass. pen. 16 ottobre 1990, CP, 1992, 391).
La colpa dei conducenti dei veicoli adibiti a servizi di emergenza.
L’art. 177 del codice della strada prevede che vi sia la responsabilità dei conducenti dei veicoli di emergenza, allorquando non si conformino alle segnalazioni degli agenti del traffico e qualora non rispettino le norme di comune prudenza e diligenza.
Tale principio, ed in particolare l’obbligo di prudenza, deve essere osservato anche qualora i conducenti abbiano azionato gli appositi dispo- sitivi (App. Firenze 31 maggio 1991, GM, 1993, 372). Quanto alla gravità della colpa del conducente dei mezzi speciali, il riferimento solitamente operato non è al comportamento del buon padre di famiglia, ma a quello del conducente medio: «Anche il conducente del mezzo di pronto soccorso non deve anteporre il proprio diritto di urgenza e di precedenza, alla sicurezza ed alla vita degli utenti della strada, sicché deve contemperare (…) la salvezza posta in pericolo con l’esigenza di non
nuocere gravemente agli altri, attentandone la integrità fisica >
(Cass. 16 novembre 2005, n. 23218).
Non generare pericolo e rischio all’utenza stradale
I conducenti di veicoli in servizio di polizia e di soccorso devono tenere conto di tutte le circostanze che possano provocare pericolo e di cui possano avere percezione diretta, ed adeguarvi la propria condotta di guida, al fine di evitare l’instaurarsi di condizioni di rischio per la generalità degli utenti delle strade.
(Trib. Messina, 22 ottobre 2001)
Art. 177 CdS interpretazione (prudenza e diligenza)
In tema di circolazione stradale, l’art. 177, comma2c.d.s. autorizza i conducenti dei veicoli adibiti a servizi urgenti di polizia a non osservare obblighi, divieti e prescrizioni relativi alla circolazione, ma impone pur sempre l’obbligo di rispettare le regole di comune prudenza e diligenza, al fine di non creare ingiustificate situazioni di rischio per altre persone. (Applicando tale principio, la Corte ha annullato ai fini civili la sentenza che aveva assolto il conducente di un veicolo dell’arma dei carabinieri dall’accusa di omicidio colposo, erroneamente interpretando l’art. 177 c.d.s. come giustificativo di Nuovo codice della strada tutti i comportamenti di guida salvo i casi di macroscopica violazione dei canoni di prudenza e diligenza). (Cass., sez. IV, 19 settembre 2002, n.37263, in ČED Cass., 2002, RV 222613)
Sussiste colpa grave nella condotta del conducente di un autoveicolo della polizia che, pur facendo uso congiunto dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa non abbia rispettato le basilari regole di diligenza e prudenza del buon conducente codificate nell’art. 177 c.d.s. (Corte conti, reg. Lombardia, sez. giurisd., 18 novembre 2002, n. 1892, in Riv. Corte conti, 2002, f. 6, 197, s.m.)
Uso congiunto dispositivi luminosi ed acustici
In assenza della prova congiunta che un’autoambulanza utilizzasse congiuntamente i due dispositivi (luminoso ed acustico) e che essi fossero necessari nella circostanza, detto mezzo deve essere, dal punto di vista normativo, considerato alla stregua di qualsiasi altro autoveicolo. (G.d.p. Torino, 19 maggio 2003)
- In tema di circolazione stradale, il conducente di mezzi di soccorso, pur essendo autorizzato – quando usa congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu – a violare le norme sulla circolazione stradale, è comunque tenuto ad osservare le regole di comune prudenza e diligenza.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di omicidio colposo aggravato nei confronti del conducente di un’ambulanza che, provenendo da un’area di parcheggio, non aveva rispettato l’obbligo di dare la precedenza al veicolo circolante sulla strada di immissione). Cassazione penale sez. IV, 11/06/2013, n.976
TUTELA PATENTE – TUTELA LEGALE
PERCHÉ È IMPORTANTE AVERLA?
A seguito delle nuove norme della legge 41 (marzo 2016) sono entrati in vigore i reati di Omicidio Stradale e Lesioni personali stradali. Un argomento che oggi può riguardare anche il guidatore di ambulanza, automedica o veicoli assimilati più attento poiché, in caso di incidente stradale che provochi 40 giorni di prognosi porta ad un Procedimento Penale d’Ufficio. In questo caso, una tutela legale aiuta a affrontare le spese che bisognerà sostenere obbligatoriamente e potrai farti difendere dal tuo legale di fiducia.
Convenzione CoES Lazio Tutela Patente
Co.E.S Lazio Emergenza Sanitaria
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