Penale Sent. Sez. 4 Num. 17183 Anno 2019
“Provocare un incidente significa, secondo il disposto normativo (di cui al comma 2 bis cit.) che esso è dipeso – provocato appunto – da una condotta posta in essere in violazione delle regole cautelari generali di prudenza, diligenza e perizia, o di quelle speciali sulla circolazione stradale, tutte comunque rivolte a prevenire il verificarsi di incidenti stradali.”
(Cass. 4147/19, cit.)
ha accolto il ricorso sul presupposto che il giudice di merito non aveva valutato e motivato in merito all’esistenza dell’interesse attuale e concreto del testimone: e dunque non ha affatto ammesso che, sempre e comunque, il conducente d’un veicolo a motore possa deporre quomodolibet nel giudizio di risarcimento introdotto dalla persona da lui trasportata.
Altre pillole…
Anche laddove tale segnaletica non fosse stata visibile per mancata manutenzione (segnaletica orizzontale di Stop – fermarsi e dare precedenza), il conducente del mezzo erariale, avrebbe dovuto attenersi all’art. 145 C.d.S., in base al quale “Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l’obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione”
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Circolazione stradale. Responsabilità conducente nel caso di investimento pedonale.
La materia della responsabilità da circolazione stradale e quella, connessa, dell’assicurazione della r.c.a., hanno fatto registrare nel 2011 alcune importanti novità. Con l’importante sentenza pronunciata da Sez. 3, Sentenza n. 524 del 12 gennaio 2011 (rv. 616132), la Corte di cassazione ha notevolmente appesantito l’onere probatorio gravante sul conducente di un veicolo a motore, ai sensi dell’art. 2054, comma primo, cod. civ., nel caso di investimento pedonale.
Come noto, nel caso di investimento pedonale sorge frequentemente il problema di stabilire se ed a quali condizioni la condotta imprudente del pedone (ad es., che attraversi repentinamente e distrattamente la sede stradale) possa escludere o ridurre la colpa del conducente. A tale questione, in passato, la S.C. aveva dato risposta nei seguenti termini:
(a) il pedone può essere ritenuto responsabile esclusivo del sinistro soltanto quando si pari improvvisamente ed imprevedibilmente dinanzi a traiettoria del veicolo;
(b) la violazione di una regola di condotta da parte del pedone non è di per sé sufficiente a ritenere la colpa esclusiva di quest’ultimo;
(c) la violazione di una regola di condotta da parte del pedone è però sufficiente a ritenere un concorso di colpa del pedone stesso, ex articolo 1227 cod. civ., nella causazione del sinistro. Ex multis, Cass., sez. 3, 29 settembre 2006, n. 21249 (rv. 593596); Cass., sez. 3, 16 giugno 2003, n. 9620 (rv. 564285); Cass., sez. 3, 23 agosto 1997, n. 7922 (rv. 507041).
Con la sentenza del 2011 sopra ricordata (Cass. 524 del 2011), invece, la Corte di legittimità è pervenuta ad affermare la responsabilità dell’automobilista anche quando la condotta del pedone sia stata repentina e scorretta, se il contesto ambientale poteva o doveva ragionevolmente indurre l’automobilista a prevedere quella condotta. Il caso concreto aveva ad oggetto la vicenda di una bambina investita da un automobilista mentre attraversava distrattamente la strada all’uscita della scuola. Il giudice di merito, accertato che la vittima aveva attraversato la strada sbadatamente, aveva rigettato la domanda di risarcimento. La Corte ha tuttavia cassato tale decisione, osservando come la circostanza che il pedone avesse repentinamente attraversato la strada non vale ad escludere la responsabilità dell’automobilista,
“ove tale condotta anomala del pedone fosse, per le circostanze di tempo e di luogo, ragionevolmente prevedibile”;
e soggiungendo che tale prevedibilità “deve ritenersi di norma sussistente con riferimento alla condotta dei bambini, in quanto istintivamente imprudenti, con la conseguenza che in presenza di essi, e massimamente in prossimità di istituti scolastici, l’automobilista ha l’obbligo di procedere con la massima cautela, e tenersi pronto ad arrestare il veicolo in caso di necessità”.
Fonte: Rassegna Civile 2011 Corte Suprema di Cassazione
Lavoratore – continue trasferte – incidente stradale – stress da lavoro – risarcimento – possibilità – onere probatorio [art. 2087 c.c.]
Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 07/06/2007 n° 13309
Il lavoratore, che agisca facendo valere la responsabilità di cui all’art. 2087 c.c., deve provare la nocività delle condizioni di lavoro e il nesso causale fra tali condizioni ed il danno subito. Una volta che il lavoratore abbia provato tali circostanze, grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.
Non si può escludere a priori che vi sia un nesso causale, per un lavoratore obbligato o autorizzato all’uso di autoveicolo nell’espletamento delle proprie mansioni in situazione di trasferta, tra le condizioni di stress e l’incidente stradale, senza prima consentire la prova richiesta di tutte le circostanze del caso.
Queste sono solo alcune “pillole”, ne seguiranno delle altre… nel frattempo…
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