Nell'ambito delle "disposizioni per la riorganizzazione del sistema nazionale di emergenza-urgenza sanitaria", si legge... Il Soccorritore Autista EMS sarà una figura professionale che svolgerà sia le mansioni di autista che quelle di soccorritore. Sarà in grado di condurre l'ambulanza in sicurezza e in conformità alle norme del codice della strada, assistere il soccorritore nelle attività di soccorso e prestare la prima assistenza al paziente, in attesa dell'arrivo del personale sanitario qualificato.
Andiamo a leggere nello specifico gli articoli, paragrafi e differenze che riguardano l’Autista Soccorritore e il Soccorritore Autista EMS nel PDL 1455 della Camera dei Deputati a prima firma del Deputato Luciano Ciocchetti e nel DDL 224 del Senato della Repubblica a prima firma della Senatrice M.C. Cantù, presentati nel 2023.
PDL N. 1455 – Camera dei Deputati XIX Legislatura
Art. 7.
(Personale con qualifica di soccorritore EMS e di soccorritore autista EMS)
1. Sono istituite le qualifiche di soccorritore e di soccorritore autista dell’emergenza sanitaria denominate, rispettivamente, «soccorritore EMS» e «soccorritore autista EMS», nell’ambito del sistema preospedaliero di emergenza-urgenza sanitaria.
2. Il soccorritore EMS è l’operatore che, in possesso dell’attestato di qualifica conseguito a seguito di specifico percorso di formazione, svolge attività preordinate al soccorso nell’ambito dell’emergenza-urgenza di carattere sanitario afferenti all’area del soccorso alla persona, alle attività di trasporto sanitario urgente e di soccorso, nonché di collaborazione con le équipe di soccorso nelle diverse fasi dell’intervento nel sistema preospedaliero di emergenza-urgenza sanitaria, in funzione dei contenuti previsti dai percorsi formativi.
3. Il soccorritore autista EMS è l'operatore abilitato alla guida dei mezzi di soccorso al quale è affidata la conduzione dei mezzi di soccorso e di trasporto sanitario urgente del sistema preospedaliero di emergenza-urgenza sanitaria.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo e sono stabiliti i percorsi formativi nonché i requisiti necessari per il conseguimento delle qualifiche di soccorritore EMS e di soccorritore autista EMS.
5. Presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è istituito il registro regionale dei soccorritori EMS e dei soccorritori autisti EMS.
- Il personale in possesso della qualifica di soccorritore autista EMS, in collaborazione con le diverse équipe di soccorso, partecipa all’attuazione delle manovre di soccorso nelle diverse fasi dell’intervento.
- Formazione specifica ancora da stabilire
DDL S. 224 – Senato della Repubblica XIX Legislatura
Art. 7.
(Soccorritore e autista soccorritore)
- Sono istituite le figure di soccorritore e di autista soccorritore del Sistema di emergenza urgenza sanitaria preospedaliera.
- Ai fini della presente legge, il soccorritore è l’operatore che, in possesso dell’attestato di qualifica conseguito a seguito di specifico percorso di formazione, svolge attività di soccorso sanitario di base, di assistenza durante il trasporto nonché di collaborazione con le équipe di soccorso nelle diverse fasi dell’intervento del Sistema di emergenza urgenza sanitaria preospedaliera, in funzione dei contenuti previsti dai percorsi formativi.
- Ai fini della presente legge, l’autista soccorritore è l’operatore che, previo conseguimento dell’attestato di qualifica di soccorritore di cui al comma 2, è abilitato alla guida dei mezzi di soccorso.
Egli svolge le attività di conduzione di mezzi di soccorso di base e avanzati e di trasporto sanitario, nonché quelle di attuazione di manovre di soccorso di base e di collaborazione con le équipe di soccorso nelle diverse fasi dell’intervento.
Formazione DDL S. 224
- La formazione del soccorritore e dell’autista soccorritore è di competenza delle regioni e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto delle disposizioni della presente legge, sulla base dei propri ordinamenti, dell’organizzazione e del proprio fabbisogno.
- II percorso formativo per l’acquisizione dell’attestato di qualifica di soccorritore, fermo restando l’obbligo che lo stesso abbia una durata complessiva non inferiore a 200 ore, deve essere articolato in attività teoriche e pratiche, esercitazioni e formazione sul campo, ovvero addestramento in simulazione, secondo gli standard dei moduli didattici previsti a norma dell’articolo 7, comma 4, della presente legge.
- II percorso formativo per l’acquisizione dell’attestato di qualifica di autista soccorritore di cui comma 3, ha una durata complessiva non inferiore a 200 ore, suddivise in 100 ore di teoria ed esercitazioni e 100 ore di tirocinio. Tale percorso è attuabile solo se già in possesso della qualifica di soccorritore, per un totale di 400 ore.
Considerazioni e differenze generali…
L’ Autista Soccorritore e il Soccorritore Autista EMS sono due figure professionali coinvolte nell’ambito del soccorso preospedaliero, ma si dice… presentano differenze significative nelle loro responsabilità e competenze, qualche collega sarà insoddisfatto di queste stesure perché sicuramente ci si aspetta di più, ma rimane sempre il fatto che basta un “banale errore e tutto si ferma”, ricorre la frase… “bisogna andare spediti al punto”, d’altronde sono solo 30 anni che attendiamo un barlume di luce sul tema “Autista Soccorritore”. Sarà arrivato il momento di giungere a qualche compromesso con le parti in causa per raggiungere l'obiettivo? a voi la risposta.
Andiamo a vedere nello specifico, nel DDL 224 presentato in Senato ad es. ci sono un totale di ore (400) di formazione per conseguire la qualifica, mentre nel PDL 1455 della Camera dei Deputati al momento non è specificato il numero di ore e il tipo di formazione, in quanto è di pertinenza della Conferenza Stato Regioni stabilire requisiti di accesso e percorsi formativi, è però presente il riferimento ad un registro regionale dei soccorritori EMS e dei soccorritori autisti EMS.
Le differenze tra le due qualifiche si potrebbero definire nel modo evidenziato di seguito?
L’ Autista Soccorritore:
- è responsabile della guida dell’ambulanza e del trasporto sicuro dei pazienti verso le strutture sanitarie.
- Può essere coinvolto nell’assistenza al personale sanitario durante le operazioni di soccorso, ma il suo ruolo principale è la gestione sicura del veicolo e l’assicurazione del trasporto efficiente dei pazienti.
- Le competenze dell’autista soccorritore possono includere la conoscenza delle tecniche di guida sicura, la gestione delle emergenze stradali e la manutenzione del veicolo di soccorso.
Il soccorritore autista EMS:
- Il soccorritore autista EMS, d’altra parte, è in primis un soccorritore che ha anche la responsabilità e capacità di guidare l’ambulanza (o veicoli assimilati) oltre a fornire assistenza di soccorso ai pazienti.
- Questa figura professionale ha competenze sia nell’assistenza sanitaria di base che nella guida dell’ambulanza, consentendo loro di fornire cure di emergenza durante il trasporto dei pazienti.
In sintesi, mentre l’autista soccorritore si concentra principalmente sulla guida sicura dell’ambulanza e sul trasporto dei pazienti, il soccorritore autista EMS ha competenze sia nell’assistenza sanitaria di base che nella guida dell’ambulanza, consentendo loro di fornire cure di emergenza durante il trasporto dei pazienti.
Sicuramente non sarà così, sicuramente ci sarà qualche errore, sicuramente le due nuove qualifiche si equivalgono oppure sono completamente differenti come scritto in precedenza, ma... attualmente nell'ambiente c'è chi fa queste supposizioni e noi le riportiamo per leggere poi anche le vostre nei commenti!
Problemi di competenze?
In Italia, la creazione dei profili professionali di interesse sanitario è affidata al Ministero della Salute, in collaborazione con le Regioni e Province autonome.
Il Ministero della Salute è responsabile della definizione dei requisiti minimi per l’esercizio delle professioni sanitarie, che includono i titoli di studio, le competenze e le abilità necessarie per svolgere le attività professionali.
Le Regioni e Province autonome, invece, sono responsabili della definizione dei percorsi formativi per l’acquisizione delle competenze e delle abilità necessarie per l’esercizio delle professioni sanitarie.
I profili professionali di interesse sanitario sono definiti attraverso un processo di consultazione che coinvolge le associazioni, le organizzazioni sindacali e le istituzioni competenti.
E tu cosa pensi a riguardo? propendi più per il DDL 224 o per il PDL 1455? scrivilo nei commenti…
seguici su: CoES Lazio Facebook – CoES Lazio Twitter – CoES Lazio Youtube
seguici anche su Telegram, cerca “autisti soccorritori CoES Lazio“
https://www.apetimemagazine.com/rischio-strada-perche-e-importante-valutarlo/