Terzo trasportato, parente, accompagnatore
Quante volte noi conducenti di emergenza sanitaria ci siamo posti questa domanda… può salire il parente del paziente a bordo della nostra ambulanza senza un valido motivo? in Italia quante circolari, procedure, linee guida “consentono” di far salire un terzo trasportato? è tutto legale, si può fare? cosa dice la normativa? cosa dice la compagnia assicurativa? cosa dice la convenzione sui diritti dell’uomo? leggete attentamente tutto fino in fondo parola per parola ed avrete sicuramente la risposta ai vostri quesiti!!
Autoveicoli ad uso speciale
Gli autoveicoli per uso speciale (Art. 54 CdS lettera g) sono veicoli muniti permanentemente di speciali attrezzature e adibiti prevalentemente al trasporto proprio; su tali veicoli possono essere trasportati il personale ed i materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature nonché persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature.
La normativa UE definisce “veicoli per uso speciale” i veicoli con caratteristiche tecniche specifiche che consentono loro di svolgere una funzione che richiede disposizioni e/o attrezzature speciali: la definizione si discosta lievemente da quella prevista dal vigente CDS nazionale ma non appare con essa in contrasto.

I veicoli ad uso speciale sono caratterizzati dalla presenza di una specifica attrezzatura che:
• rende idoneo il veicolo ad un particolare e ben definito uso;
• non consente il trasporto di merce; il veicolo non ha una portata ma solamente una portata fittizia valida ai fini fiscali; di norma, la tara del veicolo completo dell’attrezzatura (autoscala, autopompa, ecc.) risulta di poco inferiore a quella complessiva ammessa per l’autotelaio;
• non consente il trasporto di persone (possono prendere posto sul veicolo solamente le persone necessarie per garantire lo svolgimento del ciclo operativo dell’attrezzatura). Ribadito anche dal DM 137/2009.
DM n. 137/2009: “Trasporto di infermi ed infortunati connesso all’esercizio di attività sanitaria”, nel caso in cui intestatario della carta di circolazione sia un ente pubblico, un’impresa od altra collettività che opera nel settore sanitario-assistenziale e, pertanto, il servizio di trasporto è rivolto alla generalità dei cittadini.
E’ pur vero che l’articolo 169 del Codice della Strada, sottolinea che l’assicurazione RCA tutela tutti i trasportati fino al numero massimo indicato nella Carta di Circolazione ma è altrettanto appurato che DEVONO essere “TRASPORTATI” in stato di necessità e che rientrano nel ciclo operativo del veicolo. Differente è invece la situazione per le ambulanze immatricolate NCC le quali in “teoria” potrebbero trasportare il “parente” in quanto lo prevede la normativa di riferimento.
MINISTERO DEI TRASPORTI
DECRETO 17 dicembre 1987, n. 553
Normativa tecnica e amministrativa relativa alle autoambulanze.
Art. 1.
Classificazione delle autoambulanze
1. Il presente decreto si applica agli autoveicoli destinati al
trasporto di infermi o infortunati, denominati autoambulanze. Essi
rientrano nella categoria dei veicoli definiti all'art. 26, lettera
f), del testo unico citato nelle premesse quali autoveicoli per
trasporti specifici destinati al trasporto di persone in particolari
condizioni
e distinti da una particolare attrezzatura relativa a tale scopo.

Assicurazioni
Porre un quesito se si è in dubbio alla compagnia assicuratrice è il primo step… poiché, In linea generale, soprattutto in questo periodo temporale dove sono aumentati i chilometri percorsi dei veicoli di emergenza e nello stesso tempo aumentati il numero degli incidenti stradali nel territorio nazionale, l’assicurazione può rivalersi nell’ipotesi in cui i parenti siano trasportati sull’ambulanza poiché l’art. 54 del Codice della Strada non ne prevede il trasporto. Pertanto conformemente alla clausola “esclusioni e rivalsa” l’assicurazione non è operante per i danni subiti alle persone trasportate quando tale trasporto non è conforme alle disposizioni di legge o a quanto indicato nella carta di circolazione. Si ricorda infine che optando per la garanzia “rinuncia alla rivalsa con pagamento di sovrappremio”, la compagnia assicuratrice rinuncia totalmente ad esercitare la rivalsa se il trasporto di persone non è effettuato in conformità alle prescrizioni di legge o alle indicazioni della carta di circolazione. In parole povere controllate se l’ambulanza che andrete a condurre oltre la RCA ha la polizza aggiuntiva “esclusioni e rivalsa”.
- Una grande compagnia di assicurazione ha ribadito, con nota inviata all’ente proprietario delle ambulanze, che in caso di incidente o infortunio in ambulanza di persone familiari o amici del paziente, all’eventuale richiesta di risarcimento si avvarrà della clausola prevista nella polizza “Facoltà di Rivalsa” perché ritiene non lecito il trasporto in ambulanza di parenti o amici del paziente.
Quesiti di sempre…
Marco: L’autista può rifiutarsi di far salire a bordo un parente dell’ammalato? Se il medico o l’infermiere obbligano a far salire a bordo un parente, in caso di incidente la responsabilità di chi è?
Risposta CoES Lazio: Premesso che il conducente può rifiutarsi di far salire a bordo il parente o altro trasportato nel caso in cui si superi il numero massimo di trasportati riportati sul libretto di circolazione del veicolo, l’art. 54 del codice della strada stabilisce nel “comma 1 lettera g” che:
g)
autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;
quindi se il sanitario stabilisce che il trasporto dell’accompagnatore è “connesso” alla destinazione d’uso del veicolo ed utile ai fini del “servizio che si sta effettuando” è possibile far salire a bordo una “terza persona”, sempre comunque nel rispetto delle regole impartite dal proprio ente o associazione, dal codice della strada e dalla compagnia assicuratrice. Il paziente deve comunque concedere il consenso al trasporto dell’accompagnatore. (Convenzione sui Diritti dell’Uomo e la biomedicina)
In caso d’incidente se il “terzo trasportato” rientra nel ciclo operativo del veicolo (es. minore/genitore, incapace d’intendere/tutore, detenuto/agente, paziente/traduttore ecc.) e nel numero riportato sulla carta di circolazione, non dovrebbero esserci problemi di responsabilità e risarcimenti. Rimane sempre la teoria che è sempre bene limitare il trasporto di “accompagnatori” solo se ce n’è effettiva ed estrema necessità.
Un lettore: “Il familiare può salire sull’ambulanza?”. Il responsabile del 118 risponde
LIVORNO – Familiari del ferito sull’ambulanza? Non è consentito. E’ Francesco Genovesi, responsabile del dipartimento emergenza-urgenza del 118, a spiegare il perché, rispondendo a una domanda della nostra lettrice, la quale in una mail spiegava che “l’altra notte un signore del mio condominio si è sentito male ed è stato portato via con l’ambulanza. Alla moglie è stato detto che i parenti non possono piu salire e cosi in piena notte ha dovuto chiamare un taxi”.
Esiste una legge regionale, spiega Genovesi, la 25 del 2001 in materia di disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull’attività di trasporto sanitario.“La normativa – dice il dottore – obbliga i volontari dell’ambulanza a non far salire sul mezzo i parenti”. Solo in determinati casi, previa assicurazione, è possibile. “Nel caso in cui il ferito è un minore, oppure una persona non autosufficiente il familiare può salire sul mezzo di soccorso”.
Tuttavia, c’è poi quello che Genovesi chiama buon senso della squadra del 118, ma che resta comunque per la legge una irregolarità. “Il volontario può valutare la circostanza e decidere di farlo salire. In ogni caso, anche se il tragitto per l’ospedale è di 200 metri, deve essere assicurato. L’ambulanza è un mezzo di soccorso che in casi da codice rosso non rispetta il codice della strada e in un eventuale incidente, se il familiare non fosse assicurato, ne risponderebbe l’associazione di volontariato nella persona del governatore”.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (parere)
Altra interpretazione del D.G. della Dir. Generale del Min. Infra. dei Trasporti da prendere con le dovute precauzioni in quanto il “risarcimento” e la eventuale rivalsa è sempre della compagnia di assicurazioni del veicolo, quindi la citiamo solo a “titolo informativo”.
Un parere, datato 12 febbraio 2009, del Direttore generale dr. Arch. Maurizio Vitelli della Direzione Generale per la motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in risposta a un preciso quesito posto dal Presidente dell’A.N.P.AS., riconosceva che in molti casi la presenza di un familiare, oltre a risultare di conforto e rassicurazione del paziente (soprattutto se minore o anziano, o psichicamente compromesso), è da considerarsi quasi assimilabile a quella di un “addetto” con funzioni per taluni versi equiparabili a quelle dei sanitari a bordo.
Approfondimenti
La figura del terzo trasportato nella interpretazione della giurisprudenza
In caso d’incidente cosa succede?
RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO
L’art. 141 Codice delle Assicurazioni stabilisce che, salva l’ipotesi di caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato debba essere risarcito, entro il massimale di polizza imposto per legge, dall’impresa di assicurazione del mezzo sul quale viaggiava al momento del sinistro. Ciò a prescindere dall’accertamento della responsabilità nella causazione o meno dell’incidente. Ovviamente se il trasporto non è lecito ed a norma di legge ci sarà la rivalsa da parte della compagnia di assicurazione nei confronti del proprio assicurato/conducente. Quindi come già specificato in precedenza controllare bene la polizza assicurativa e se è presente l'esclusione a rivalsa.
Cosa viene chiesto?
1. descrizione del sinistro;
2. invio copia libretto circolazione del veicolo;
3. preventivo danni del veicolo;
4. invio certificato medico del Pronto Soccorso;
5. nomi delle Compagnie assicuratrici dei veicoli coinvolti.
La Convenzione consacra il principio che la persona interessata deve dare il suo consenso prima di ogni intervento, salvo le situazioni di urgenza, e che egli può in ogni momento ritirare il suo consenso. Un intervento su persone incapaci di dare il proprio consenso, per esempio su un minore o su una persona sofferente di turbe mentali, non deve essere eseguito, salvo che non produca un reale e sicuro vantaggio per la sua salute.
TUTELA PATENTE – TUTELA LEGALE
PERCHÉ È IMPORTANTE AVERLA?
A seguito delle nuove norme della legge 41 (marzo 2016) sono entrati in vigore i reati di Omicidio Stradale e Lesioni personali stradali. Un argomento che oggi può riguardare anche il guidatore di ambulanza, automedica o veicoli assimilati più attento poiché, in caso di incidente stradale che provochi 40 giorni di prognosi porta ad un Procedimento Penale d’Ufficio. In questo caso, una tutela legale aiuta a affrontare le spese che bisognerà sostenere obbligatoriamente e potrai farti difendere dal tuo legale di fiducia.
Convenzione CoES Lazio Tutela Patente
Co.E.S Lazio Emergenza Sanitaria
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