Stanchezza e responsabilità conducente di professione

Stanchezza e responsabilità

Quante volte ci siamo chiesti se siamo realmente diligenti, professionali, prudenti… alla guida dei nostri veicoli sanitari! se siamo a conoscenza dei pericoli che la strada ci riserva, se sappiamo gestire correttamente le eventuali percentuali di rischio, la stanchezza, lo stress e tutto ciò che potrebbe rendere inferno la nostra giornata di lavoro.

Leggiamo attentamente cosa ci offre la giurisprudenza e riflettiamo…

…Omississ

Nel caso di specie l’elemento soggettivo è aggravato dal fatto che si tratta di soggetto che per professione conduce veicoli di servizio, per cui è esigibile un grado di diligenza, prudenza e perizia maggiore nello svolgimento della funzione in ragione della esperienza e conoscenza specifica dei pericoli della sua attività professionale.

Il Collegio conosce la giurisprudenza di questa Corte che, in relazione all’elemento soggettivo richiesto dall’art. 1 della legge n. 1833 del 1962 (attualmente rispondente alla previsione generale di cui all’art. 1 della legge n. 20 del 1994), non qualifica come grave la colpa del conducente di autoveicoli in attività di servizio per la mera inosservanza delle norme del Codice della Strada, qualora tale violazione non sia accompagnata da una condotta improntata alla massima pericolosità e sia stata gravemente imprudente (Sezioni Riunite di questa Corte, 5 febbraio 1992, n. 744/A).

Le immagini sono casuali

Detta posizione è coerente con la tendenza a socializzare la responsabilità civile mediante una ripartizione del rischio e, di conseguenza, a determinare quanto del rischio dell’attività debba restare a carico dell’apparato e quanto a carico del dipendente, nella ricerca di un punto di equilibrio tale da non scoraggiare l’attività di che trattasi, connotata da indubbi elementi di pericolosità (Corte Costituzionale n. 371 del 1998).

Il principio della ripartizione del rischio però ha rilevanza in sede di esercizio del potere riduttivo ex art. 52, comma 2, del R.D. n. 1214 del 1934 e 83 del R.D. n. 2440 del 1923, ma nessuna incidenza ha sull’accertamento dell’elemento soggettivo in concreto.

Ciò posto, la condotta dell’intimato appare contraria alle più elementari regole di prudenza e perizia, la cui violazione appare tanto più grave se rapportata all’attività di servizio espletata dal medesimo.

Infatti, un soggetto che conduce un veicolo per ragioni professionali conosce (o quanto meno deve conoscere) le cautele che deve adottare nella condotta di guida specie in prossimità di un incrocio e sa (o quanto meno deve sapere) quali norme di prudenza è tenuto ad osservare onde evitare collisioni con altri veicoli, specie quando le condizioni di visibilità sono scarse e il suo livello di attenzione attenuato dalla stanchezza del turno di lavoro.

Nel caso di specie, trattandosi di soggetto che per professione conduce veicoli di servizio, si rileva che il grado di diligenza, prudenza e perizia nello svolgimento della funzione è stato minore di quello dovuto, in ragione della esperienza e conoscenza specifica dei pericoli della attività professionale svolta, per cui sussiste l’elemento soggettivo della colpa grave.

…Omississ

Fonte: Corte dei Conti: LOMBARDIA Sentenza 74/2012 Responsabilità 16-02-2012

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