L’importanza dell’utilizzo congiunto dei sistemi di allarme e della “prudenza e diligenza”!

LOMBARDIA SENTENZA Corte dei Conti 186Stralci sentenza:
….in data 22 dicembre 2006, in
Cinisello Balsamo vi era stato un sinistro stradale che vedeva coinvolti gli odierni convenuti ……
che, regolarmente comandati per l’espletamento del servizio, avevano provocato un incidente, venendo a collisione con un veicolo privato, per
non aver rispettato il segnale semaforico rosso e senza aver inserito i sistemi acustici e visivi di emergenza
.
La dinamica del sinistro ha indotto la Procura attrice a ritenere che il danno arrecato al veicolo di proprietà pubblica sia addebitabile ad un comportamento gravemente colposo… la Procura individua per entrambi i convenuti un danno da disservizio all’Amministrazione di appartenenza. Ciò perché il servizio per cui erano stati comandati non avrebbe prodotto alcuna utilitas per l’Amministrazione di appartenenza a causa dell’incidente.
In particolare, la difesa dei convenuti ha chiesto di respingere le rispettive domande attoree precisando, in
particolare, che non può configurarsi nel caso di specie l’esistenza dell’elemento soggettivo della colpa grave, atteso che il dispositivo acustico dell’autovettura su cui erano i due xxxxxxx si era disinserito per mero caso fortuito
in
prossimità del semaforo a causa del sobbalzo provocato da un dissuasore di velocità (c.d. dosso artificiale).
Il Collegio al riguardo deve rilevare che, dal documento sopra richiamato, emergono elementi contraddittori che, in quanto tali, non consentono di affermare come provato lo svolgimento dei fatti nel senso indicato nell’atto introduttivo del giudizio.
In esso, infatti, da un lato si riporta l’affermazione dei xxxxxxx secondo cui “nel momento i cui il mezzo di soccorso oltrepassava il dissuasore di velocità, installato sulla pavimentazione stradale poco prima dell’intersezione semaforica, i sistemi acustici si disinserivano”, mentre dall’altro si precisa che “… dalle dichiarazioni rese da un teste oculare presente all’evento, identificato in xxxxxxxxxx, emerge che il veicolo … impegnava l’intersezione senza aver inserito i sistemi acustici e visivi di emergenza e che lo stesso oltrepassava l’incrocio ad una distanza non ravvicinata dalla prima autoradio …” .
….è opportuno ricordare che la stessa Corte di Cassazione ha più volte affermato in tema di circolazione stradale “che il conducente che impegna un incrocio disciplinato da un semaforo, ancorché segnalante a suo favore “luce verde”, non è esentato dall’obbligo di diligenza nella condotta di guida, che, pur non potendo essere richiesta nel massimo, stante la situazione di affidamento generata dal semaforo, deve tradursi, tuttavia, nella generale cautela richiesta dalla comune prudenza e dalle concrete condizioni esistenti nell’incrocio” e che tale obbligo di diligenza, previsto dagli artt. 140, 141, comma 3, 145, comma 1, del nuovo Codice della strada “consiste nell’usare la dovuta attenzione nell’attraversamento di un incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non si attengano al segnale di arresto o di precedenza” di talché l’attraversamento con luce rossa, ad opera di un veicolo non esclude in assoluto la responsabilità del veicolo antagonista rimasto investito, nonostante fosse autorizzato al transito dalla luce verde (Cass. civ. sez. III, sent n. 8744/2000;n. 16768/2006; n. 21907/2009; n.17895/2012).
…. la colpa grave si concreta in una situazione di macroscopica contraddizione tra il comportamento tenuto dal pubblico operatore nella specifica circostanza e quello imposto quale minimum del dovere di diligenza indotto dal rapporto di servizio che lega tale soggetto all’Amministrazione.
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