Nozioni da Codice della Strada… Art. 177!

Perché per un conducente di emergenza sanitaria è importante saper ben interpretare l’Art. 177 del CdS ?
in molti ci rispondono “soprattutto perché è bene sapere di circolare sempre nella legalità e non finire mai nei guai”?

rispondiamo in parte SI… ma… leggiamo attentamente ogni paragrafo ed ogni singola parola di questo articolo ed in calce alcuni stralci di sentenze pubblicate!!

1. L’ uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protezione civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, nonché degli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l’espletamento di servizi urgenti di istituto.

I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri.

L’uso dei predetti dispositivi è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell’espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all’atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1.

Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti.

2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.

3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l’obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. È vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia.

Se facciamo degli errori ed andiamo in causa… a parte le spese legali, cosa ci dirà il “giudice”?

Dura lexsed lex

SENTENZA CORTE CASSAZIONE - 23 febbraio 2016, n. 3503

" omississ...
la violazione dell'art. 177 del codice della strada e dell'art. 2054 c.c., violazione che assumono posta in essere dal giudice del merito per avere questi

"ritenuto che il giudizio di adeguatezza della condotta di guida del ********** dovesse essere formulato in funzione della necessità di assicurare un servizio pubblico di emergenza tempestivo e non invece dell'esigenza di evitare di creare situazioni di rischio e di prevenire gli incidenti"
(Cass. 16 novembre 2005 n. 23218) 
che "in caso di sinistro (nella specie, investimento pedonale), resta onere del conducente (del veicolo di soccorso) fornire la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro (art. 2054 comma primo cod. civ.), pur se la inevitabilità altrimenti dell'evento va valutata tenendo conto della effettiva situazione di emergenza"
La specificazione del parametro normativo elastico di prudenza e diligenza di cui all'art. 177, co. 2, del codice della
strada va quindi declinata bilanciando l'esigenza di espletare un servizio urgente di istituto con quella di non
 creare ingiustificati pericoli per gli altri utenti della strada, in rapporto alle circostanze del caso concreto.
La prudenza del conducente dei mezzi di soccorso deve essere valutata anche in relazione all'urgenza del servizio
svolto, la quale giustifica una condotta di guida che, se tenuta dai comuni utenti della strada, non potrebbe certo
 giudicarsi né prudente né diligente. 
- la specificazione del parametro normativo contenuto nella disposizione di cui all'art. 177 del codice della
strada - laddove fa riferimento all'obbligo dei conducenti dei cd. mezzi di soccorso (e cioè i conducenti dei veicoli
 di cui al comma 1 della norma, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto), di rispettare comunque le regole
 di comune prudenza e diligenza, sebbene siano esonerati (in quanto usino congiuntamente il dispositivo acustico
 supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu) dall'osservanza degli
 obblighi, dei divieti e delle limitazioni relativi alla circolazione, delle prescrizioni della segnaletica stradale e
 delle norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico - 

"deve
 avvenire con l'individuazione da parte del giudice della regola di condotta da osservare nel caso concreto, in
 base alle specifiche circostanze di fatto, ma comunque tenendo conto e adeguatamente contemperando le
 contrapposte esigenze derivanti dalla situazione di emergenza e dalla necessità che siano adottate le
 precauzioni necessarie per prevenire incidenti, in rapporto alle condizioni del traffico e della strada, specie nel
 momento in cui vengano derogate le ordinarie regole della circolazione stradale in presenza di altri mezzi che,
 invece, si adeguano alla segnaletica"

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